martedì 4 settembre 2007

Norme per il superamento del lavoro precario

Nota per la stampa

L a proposta di legge è stata elaborata dal Centro Diritti del Lavoro "Pietro Alò" e presentata alla Camera dei Deputati il 29 gennaio (AC 2185) per iniziativa dei deputati dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Pdci, Verdi.


Il carattere qualificante della proposta di legge sono la centralità del lavoro a tempo indeterminato come forma tipica di lavoro subordinato, il superamento della precarizzazione dei rapporti di lavoro e il rafforzamento delle tutele dei lavoratori. tanto nel settore privato che in quello pubblico.

La proposta mira al superamento della separazione tipologica dei rapporti di lavoro e al riconoscimento di un rapporto unico, sia pure con una possibile interna articolazione di modalità di esecuzione. Occorre mettere in discussione l'idea diffusa secondo cui la subordinazione in senso giuridico coinciderebbe con l'eterodirezione in senso forte, intesa come sottoposizione del lavoratore a capillari direttive ed assidui controlli del datore di lavoro.

Occorre invece porre l'attenzione sul concetto di dipendenza socio-economica, cioè su quella doppia alienità (dei mezzi di produzione e del risultato utile della prestazione) che contraddistinguono la condizione del lavoratore, che aderisce ad un progetto e ad un'organizzazione di impresa altrui.

La proposta vuole rappresentare un contributo allo sviluppo del programma dell'UNIONE per il contrasto alla precarietà del lavoro, ridefinendo modalità di assunzione e di rapporti di lavoro in un quadro di uguaglianza tra lavoratori e di garanzie esigibili.

PUNTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

1. Abolizione dei contratti a progetto (articolo 1), mentre quelli in corso sono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevedono inoltre concorsi riservati nella pubblica amministrazione per i titolari di contratti a progetto in esecuzione. In questi anni sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici assunti da istituzioni ed enti pubblici in condizione di estrema precarietà, ed oltre il 60% sono donne. Secondo le ultime statistiche, anzi, il lavoro precario è più diffuso nella pubblica amministrazione che nel settore privato. L'articolo 2 della proposta riunifica il mondo del lavoro e supera la distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (lavoro parasubordinato), tramite la modifica dell'articolo 2094 del codice civile;

2. Cessazione dell'uso distorto del contratto di associazione in partecipazione, trasformatosi da forma di finanziamento dell?attività imprenditoriale in forma di sfruttamento della forza-lavoro (articolo 4). L?associato finanzia l?impresa mediante corresponsione di denaro o di altro bene; in cambio partecipa agli eventuali utili. Nel tempo, il mezzo di partecipazione dell?associato - che non gestisce l?impresa - è diventata il lavoro stesso, cosa che ha trasferito molti rischi in capo al lavoratore, sottraendogli nel contempo tutti i diritti. L?articolo 4 vieta dunque di considerare la prestazione lavorativa legittimo conferimento nel contratto di associazione in partecipazione;

3. Definizione dei casi eccezionali di lavoro a termine (articolo 5), che comunque non può superare i tre anni. Attualmente il DLGS 368/01 non prevede limiti, contrariamente a quanto contemplato dalla stessa normativa europea: sul punto è pertanto necessario legiferare. I casi tassativamente previsti sono i seguenti:
a) a fronte di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico organizzativo o produttivo;
b) quando l?assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
c) per l?assunzione di dirigenti, amministrativi e tecnici, purché il contratto non abbia durata superiore a cinque anni [...];
d) nelle altre ipotesi di attività temporanee individuate nei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni di rappresentanze aziendali unitarie. In relazione a tali ipotesi i contratti collettivi stabiliscono la percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Le organizzazioni sindacali firmatarie e le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di richiedere in ogni momento la comunicazione di tali dati e di controllarne la veridicità. Il comma 4 del medesimo articolo 5 prevede diverse fattispecie, tutte a vantaggio del lavoratore.

Sono da notare: i) il ruolo delle organizzazioni sindacali; ii) il diritto di precedenza nelle assunzioni, riconosciuto a quei lavoratori non più in servizio quando il datore di lavoro effettui nuove assunzioni entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine; iii) l?onere della prova, che è sempre a carico del datore di lavoro; iv); l?applicabilità dei provvedimenti alla pubblica amministrazione.

4. Abolizione della somministrazione di lavoro (cosiddetto lavoro interinale) a tempo indeterminato (articolo 6). Il lavoro interinale era stato introdotto dalla legge 196/1997, ma con l'entrata in vigore degli articoli 4 e 20 del DLGS 276/2003 la funzione politico-giuridica e la valenza ideologica dell'istituto sono divenute evidenti. Le imprese hanno utilizzato questa forma contrattuale non per risparmiare né per reperire lavoratori qualificati, ma, al contrario, solo dopo aver selezionato i lavoratori più idonei (magari perché ricattabili e quindi mansueti), li hanno fatti assumere dalle agenzie interinali da cui poi sono stati avviati «in missione» presso le medesime aziende. Nell'intento di riportare la funzione delle agenzie di somministrazione alla loro ratio giustificativa originale, oltre all'abolizione della somministrazione a tempo indeterminato, si prevede il ricorso alla somministrazione solo in quei casi in cui sarebbe possibile stipulare un contratto a termine diretto. Ancora, viene introdotta la nullità del contratto di somministrazione tra agenzia e lavoratore, quando esso derivi da una precedente intesa assuntiva tra il lavoratore stesso e l'imprenditore utilizzatore. Infine, coerentemente con l'impianto complessivo, vengono abolite le ammende irrisorie previste nei casi di somministrazione fraudolenta di lavoro a tempo determinato (ai sensi dell'art. 28 DLGS 276/2003);

5. Ridefinizione del contratto di appalto (articolo 7), mediante l'abrogazione dell?articolo 29 DLGS 276/2003. Esso contiene inoltre, al comma 1, la rilevante disposizione che imputa all?imprenditore appaltante la responsabilità nei confronti dei dipendenti dell?appaltatore e del subappaltatore;

6. Ridefinizione della cessione del ramo di azienda (articolo 8): si delinea un quadro a vantaggio del lavoratore. Gli imprenditori hanno sovente "costruito" rami d'azienda nell?esclusivo obiettivo di scorporarne una parte, ancorché precedentemente priva di autonoma funzionalità economico-produttiva, per poi venderla ad un cessionario di fiducia, che assume anche l?appalto per la fornitura di quei beni o semilavorati che erano prodotti direttamente dall?azienda cedente. Il costo di tali beni o semilavorati, prodotti all?esterno, può essere inferiore a quello precedente, in virtù del peggior trattamento che è possibile praticare ai lavoratori forzosamente trasferiti alle dipendenze del cessionario. Il più delle volte, infine, tale appaltatore di fiducia è una società di capitali costituita dallo stesso cedente. La cessione del ramo d?azienda è poi lo schema talvolta utilizzato per i licenziamenti collettivi, in quanto i lavoratori vengono trasferiti e poi la società cessionaria viene messa in liquidazione. L?articolo 8 impedisce queste pratiche, vietando la costituzione artificiosa di rami d?azienda, dichiarando il mantenimento di diritti e trattamenti acquisiti dai lavoratori nell?impresa cedente e stabilendo il diritto dei lavoratori trasferiti ad essere riassunti presso l?impresa cedente qualora cessi l?appalto;

7. Definizione del lavoro nei gruppi di imprese, tra loro collegate perché riconducibili ad un unico assetto proprietario (articolo 9). La suddivisione di attività sostanzialmente unitarie tra soggetti imprenditoriali giuridicamente autonomi costituisce una ben nota modalità di elusione di importantissime normative di tutela del lavoro, la cui applicabilità dipende dal numero di lavoratori: si pensi all?articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70). L?articolo 9 stabilisce che ai fini del computo del numero dei dipendenti occorre far riferimento non solo ai dipendenti formalmente assunti dal soggetto imprenditoriale cui la norma va applicata, ma al livello occupazionale del gruppo di cui quel soggetto fa eventualmente parte. Tale ratio è già presente in alcune norme, come il comma 4-bis dell?articolo 8 della legge 223/91, volto ad impedire che i benefici accordati alle imprese che assumono lavoratori in mobilità possano essere fruiti da un?impresa facente parte dello stesso gruppo di quella da cui provengono i lavoratori licenziati;

8. Definizione di comportamento antisindacale del datore di lavoro che ha lavoratori irregolari (articolo 10): in questo modo il sindacato può intervenire ai sensi dell?art. 28 della legge 300/70, senza la necessità della costituzione in giudizio del lavoratore irregolare, cosa molto difficile nella pratica;

9. Abolizione di lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, certificazione dei contratti, così come previsti in vari articoli del DLGS 276/2003 (articolo 13)

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